La gestione dei rifiuti è un’attività di pubblico interesse, appositamente normata, per assicurare un’elevata protezione dell’ambiente e controlli efficaci. Le operazioni di recupero o smaltimento devono avvenire senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente.
La gestione dei rifiuti è effettuata secondo principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione tra tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni dai quali originano rifiuti, nonché del principio di “chi inquina paga”.
La gestione dei rifiuti deve avvenire secondo la seguente gerarchia:
1. prevenzione
2. preparazione per il riutilizzo
3. riciclaggio
4. recupero di altro tipo (ad es. energia)
5. smaltimento.
Infine la gestione dei rifiuti deve essere effettuata secondo i principi di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.
CHE COS’È UN RIFIUTO (art. 183, comma 1, lettera a, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.)
Per “rifiuto” si intende qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi (la Legge 8 agosto 2002 n. 178, all’art. 14, fornisce un’interpretazione autentica della nozione di rifiuto stabilendo che: “le parole si disfi, abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi … si interpretano come segue:
a) si disfi: qualsiasi comportamento attraverso il quale in modo diretto o indiretto una sostanza, un materiale o un bene sono avviati o sottoposti ad attività di smaltimento o di recupero …;
b) abbia deciso: la volontà di destinare ad operazioni di smaltimento o di recupero, … , sostanze, materiali o beni;
c) abbia l’obbligo di disfarsi: l’obbligo di avviare un materiale, una sostanza o un bene ad operazioni di smaltimento o recupero, stabilito da una disposizione di legge o da un provvedimento delle pubbliche autorità o imposto dalla natura stessa del materiale, della sostanza e del bene o dal fatto che i medesimi siano compresi nell’elenco dei rifiuti pericolosi di cui alla Decisione della Commissione 2000/532 (Catalogo europeo dei rifiuti)”.
Classificazione
I rifiuti sono classificati secondo la loro origine in rifiuti urbani e rifiuti speciali. All’interno di tale categorie i rifiuti si distinguono a loro volta in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
I rifiuti urbani sono:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell’art. 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attivitàcimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
(I regolamenti comunali dei servizi di smaltimento dei rifiuti stabiliscono l’assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani).
I rifiuti speciali sono:
a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali , ai sensi e per gli effetti dell’art. 2135 c.c.;
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’art. 184-bis del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciale;
f) i rifiuti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.
Classi HP
CARATTERISTICHE DI PERICOLO HP
Per capire cosa sono le classi di pericolosità HP, bisogna prima sapere che per molti rifiuti esistono due voci alternative, una pericolosa e l’altra non; la normativa dice che si deve attribuire il codice secondo il principio di precauzione (nel dubbio attribuire sempre il pericoloso).
Il produttore del rifiuto ha la responsabilità di attribuire correttamente il CER, deve conoscere dettagliatamente il ciclo produttivo che origina il rifiuto e deve redarre una scheda di caratterizzazione rifiuto da tenere agli atti, questa deve riportare:
1. ciclo produttivo dettagliato;
2. sostanze che concorrono a formare il rifiuto nel ciclo produttivo con la raccolta delle SDS dei vari prodotti;
3. eventuali analisi di classificazione per appurare l’effettiva concentrazione delle sostanze rilevate al punto 2 o escluderne la presenza.
N.B.: il legislatore insiste sull’importanza di fare una analisi mirata per cercare le sostanze effettivamente presenti nel ciclo produttivo e non limitarsi ad una classificazione secondo modello standard.
Caratteristiche di pericolo dei rifiuti
• HP 1 “Esplosivo”: rifiuto che può, per reazione chimica, sviluppare gas a una temperatura, una pressione e una velocità tali da causare danni nell’area circostante. Sono inclusi i rifiuti pirotecnici, i rifiuti di perossidi organici esplosivi e i rifiuti autoreattivi esplosivi;
• HP 2 “Comburente”: rifiuto capace, in genere per apporto di ossigeno, di provocare o favorire la combustione di altre materie;
• HP3-Infiammabile”:
– rifiuto liquido infiammabile: rifiuto liquido il cui punto di infiammabilità è inferiore a 60 °C oppure rifiuto di gasolio, carburanti diesel e oli da riscaldamento leggeri il cui punto di infiammabilità è superiore a 55 °C e inferiore o pari a 75 °C;
– rifiuto solido e liquido piroforico infiammabile:rifiuto solido o liquido che, anche in piccole quantità, può infiammarsi in meno di cinque minuti quando entra in contatto con l’aria;
– rifiuto solido infiammabile:rifiuto solido facilmente infiammabile o che può provocare o favorire un incendio per sfregamento;
– rifiuto gassoso infiammabile:rifiuto gassoso che si infiamma a contatto con l’aria a 20 °C e a pressione normale di 101,3 kPa;
– rifiuto idroreattivo: rifiuto che, a contatto con l’acqua, sviluppa gas infiammabili in quantità pericolose;
– altri rifiuti infiammabili:aerosol infiammabili, rifiuti autoriscaldanti infiammabili, perossidi organici infiammabili e rifiuti autoreattivi infiammabili.
• HP 4 “Irritante”: rifiuto la cui applicazione può provocare irritazione cutanea o lesioni oculari;
• HP 5 “Nocivo”: rifiuto che può causare tossicità specifica per organi bersaglio con un’esposizione singola o ripetuta, oppure può provocare effetti tossici acuti in seguito all’aspirazione;
• HP 6 “Tossico”: rifiuto che può provocare effetti tossici acuti in seguito alla somministrazione per via orale o cutanea, o in seguito all’esposizione per inalazione;
• HP 7 “Cancerogeno”: rifiuto che causa il cancro o ne aumenta l’incidenza;
• HP 8 “Corrosivo”: rifiuto la cui applicazione può provocare corrosione cutanea;
• HP 9 “Infettivo”: rifiuto contenente microrganismi vitali o loro tossine che sono cause note, o a ragion veduta ritenuti tali, di malattie nell’uomo o in altri organismi viventi;
• HP 10 “Teratogeno”: rifiuto che ha effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità degli uomini e delle donne adulti, nonché sullo sviluppo della progenie. ;
• HP 11 “Mutageno”: rifiuto che può causare una mutazione, ossia una variazione permanente della quantità o della struttura del materiale genetico di una cellula;
• HP 12 “Liberazione di gas a tossicità acuta”: rifiuto che libera gas a tossicità acuta (Acute Tox. 1, 2 o 3) a contatto con l’acqua o con un acido;
• HP 13 “Sensibilizzante”: rifiuto che contiene una o più sostanze note per essere all’origine di effetti di sensibilizzazione per la pelle o gli organi respiratori ;
• HP 14 “Ecotossico”: rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali ;
• HP 15 “Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente“: rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali.
Codice CER
Attribuzione codice CER al rifiuto
I rifiuti speciali sono classificati secondo un Codice Europeo dei Rifiuti (CER) composto da sei cifre, il quale li distingue prima per categoria o attività che genera il rifiuto (prima coppia di numeri), poi per processo produttivo che ne ha causato la produzione (seconda coppia di numeri) ed infine per le caratteristiche specifiche del rifiuto stesso (ultima coppia di numero). La pericolosità del rifiuto è indicata da un asterisco (*) alla fine del codice stesso.
CAPITOLI DELL’ELENCO DEI CODICI CER
01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali
02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti
03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone
04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce dell’industria tessile
05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone
06 Rifiuti dei processi chimici inorganici
07 Rifiuti dei processi chimici organici
08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri a stampa
09 Rifiuti dell’industria fotografica
10 Rifiuti provenienti da processi termici
11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa
12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica
13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, 05 e 12)
14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08)
15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)
16 Rifiuti non specificati altrimenti nell’elenco
17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)
18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da trattamento terapeutico)
19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell’acqua e dalla sua preparazione per uso industriale
20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata
Di seguito si riporta a titolo di esempio la composizione di un codice CER:
06 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI
06 03 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI. Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici.
06 03 13* RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI. Rifiuti della produzione, formulazione,fornitura ed uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici. Sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti. *(Pericoloso)
La corretta classificazione dei rifiuti è a carico del produttore degli stessi.
L’elenco europeo dei rifiuti è riportato nell’allegato D alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/06.
Per la corretta identificazione di un rifiuto nell’elenco dei CER è necessario procedere come segue:
1. Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i titoli dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre “99”;
2. Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice;
3. Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16;
4. Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non altrimenti specificati) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata al punto 1.
Divieti
DIVIETI (art. 187 art. 192 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.)
È vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.
La violazione del divieto di miscelazione di rifiuti è punito con l’arresto da sei mesi a due anni e con un’ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 se si tratta di rifiuti pericolosi.
L’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati così come è vietata l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
Chiunque abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 105,00 ad € 620,00.
Se l’abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 155,00.
Inoltre i titolari di imprese ed i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee sono puniti con:
a) la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) la pena dell’ l’arresto da sei mesi a due anni e con un’ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 se si tratta di rifiuti pericolosi.
IL DEPOSITO TEMPORANEO (art. 183, comma 1, lettera BB, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.)
Per “deposito temporaneo” si intende il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:
- I rifiuti pericolosi e non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative:
con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito;ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi;
in ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.
- Il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.
- Devono essere rispettate le norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura dei rifiuti pericolosi.
Recupero
OPERAZIONI DI RECUPERO
Ai sensi dell’art. 2, i rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all’ambiente. La codifica delle tipologie di rifuti al recupero è la seguente:
R1 Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia
R2 Rigenerazione/recupero di solventi
R3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)
R4 Riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici
R5 Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche
R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi
R7 Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti
R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
R10 Spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura o dell’ecologia
R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10
R12 Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11
R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a r12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti
Smaltimento
OPERAZIONI DI SMALTIMENTO
Ai sensi dell’art. 2, i rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all’ambiente.
I codici identificanti la tipologia di smaltimento sono:
D1 Deposito sul o nel suolo (ad es. discarica)
D2 Trattamento in ambiente terrestre (ad es. biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli)
D3 Iniezioni in profondità (ad es. iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali)
D4 Lagunaggio (ad es. scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune ecc.)
D5 Messa in discarica specialmente allestita (ad es. sistemazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall’ambiente)
D6 Scarico dei rifiuti solidi nell’ambiente idrico eccetto l’immersione
D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino
D8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12
D9 Trattamento chimico-fisico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad es. evaporazione, essiccazione, calcinazione ecc.)
D10 Incenerimento a terra
D11 Incenerimento in mare
D12 Deposito permanente (ad es. sistemazione di contenitori in una miniera ecc.)
D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12
D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13
D15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)