Secondo il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.lgs. 81/2008), il datore di lavoro ha l’obbligo di mappare tutti i rischi presenti in azienda in modo da prevenire, ridurre o eliminare i fattori di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, connessi con l’esercizio dell’attività.
Questa attività si esplicita nella predisposizione del Documento di valutazione dei rischi (DVR), che deve rispecchiare le reali particolarità specifiche dell’azienda, evidenziando da un lato le criticità e le relative misure di miglioramento, e dall’altro le esposizioni ai rischi effettivamente presenti nel contesto lavorativo. Questa valutazione deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.
Tutte le aziende devono redigere il DVR (con data certa) e devono tenerlo aggiornato, indipendentemente dal settore di attività, dal livello di rischio e dal numero di dipendenti (ad oggi fanno eccezione soltanto le aziende individuali e quelle a conduzione familiare come definito nell’art 21 del Testo Unico). Inoltre Il DVR deve essere presente all'interno del luogo di lavoro (in formato cartaceo od elettronico) e disponibile per un esame della stessa da parte degli organi di controllo.
Esistono diversi enti preposti a diversi tipi di controlli che possono richiedere di visionare il DVR, quali per esempio l’ASL, l’INPS, l’INAIL, Vigli del Fuoco, che in caso di mancata elaborazione del DVR possono addebitare al datore di lavoro sanzioni amministrative e pene detentive.
Non esiste una prescrizione che imponga un modello predefinito e vincolante per l’elaborazione del DVR, la cui progettazione è demandata al datore di lavoro che lo redige, ma è importante che vi siano tutti i contenuti definiti dall’art. 28 del D.lgs 81/2008:
una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza presenti in azienda, specificando i criteri utilizzati per effettuare la valutazione,
l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuare e dei dispositivi individuali di protezione adottai per ridurre al minimo i rischi,
il piano di miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza,
l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare e i ruoli aziendali che vi devono provvedere,
i nominativi delle figure di riferimento aziendali (responsabile del servizio di prevenzione e protezione, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o quello territoriale, medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio),
l'individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
Il DVR deve essere rivisto almeno una volta ogni tre anni e in ogni caso deve essere immediatamente rielaborato ogni qualvolta subentrino modifiche al processo lavorativo che possano apportare variazioni dei livelli di rischio significativi.
Per le aziende che occupano fino a dieci dipendenti non è più possibile effettuare autocertificazione in cui si dichiari di avere fatto la valutazione; tuttavia, per le aziende medio piccole fino a cinquanta lavoratori, la valutazione stessa può essere redatta seguendo le procedure standardizzate definite all’art 6, comma 8 del D.lgs. 81/08.
RSPP
RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il D.lgs. 81/2008 stabilisce che in ogni azienda il datore di lavoro deve nominare un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) che sia in possesso di capacità e requisiti adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, che gli consentano di assumersi la responsabilità di organizzare e gestire il sistema di prevenzione e protezione dei rischi.
La funzione di RSPP può essere esercitata da un soggetto interno all’azienda, ad esempio un dipendente che sia in possesso delle specifiche capacità e requisiti professionali richiesti dalla legge, oppure può venire affidata a un soggetto esterno (previo accertamento delle competenze tecniche e professionali). In alcuni casi specifici, il datore di lavoro può autonominarsi RSPP (ad esempio in caso di aziende artigiane o industriali con un massimo di 30 lavoratori).
A seconda delle dimensioni e della tipologia di azienda, il RSPP può essere affiancato dagli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP), soggetti incaricati di aiutarlo nella gestione e coordinamento del servizio di prevenzione e protezione dei rischi.
Un soggetto può esercitare il ruolo di RSPP solo se qualificato, ovvero deve essere in possesso di un attestato che dimostri che ha frequentato uno specifico corso di formazione riguardante la sicurezza sui luoghi di lavoro e che ha acquisito una specifica preparazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi. La durata del corso di formazione dipende dal codice ATECO dell’azienda, che definisce anche la cadenza dei corsi di aggiornamento che il RSPP deve frequentare per mantenere l’incarico.
Il RSPP esercita una funzione consultiva e propositiva per quanto riguarda:
la rilevazione dei fattori di rischio (determinare i rischi presenti sul luogo di lavoro e elaborare un piano contenete le misure di sicurezza da attuare a tutela dei lavoratori)
la presentazione di piani formativi e informativi per i dipendenti
la collaborazione con il datore di lavoro alla valutazione dei rischi aziendali e delle misure preventive e protettive da attuare
RLS
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
nel diritto del lavoro italiano è la figura, eletta o designata, che ha il compito in un'azienda di rappresentare i lavoratori per quanto concerne la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
«In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza – RLS». Con questa disposizione si apre il secondo comma dell’art. 47 del D.Lgs 81/08 inserito nella parte dedicata alla «Consultazione e partecipazione dei lavoratori». La particolarità della norma, dal testo estremamente conciso, è racchiusa nella duplice novità in essa contenuta
La prima di queste novità è rappresentata dall’istituzione di una figura «obbligatoria», nel panorama delle figure tradizionali, nel campo della prevenzione: il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. L’istituzione della figura del RLS viene peraltro a porsi come momento di passaggio da una concezione statica, basata sull’adempimento di obblighi, principalmente da parte del datore di lavoro, ad una più dinamica e aperta, volta alla partecipazione e responsabilizzazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze.
Il D.Lgs 81/08, e questo è il secondo aspetto innovativo, richiede invece al datore di lavoro, suffragato da altri soggetti, un ruolo attivo, di vera e propria «programmazione» della sicurezza, tramite l’individuazione, la valutazione e la soluzione dei problemi che possono sorgere. Si tratta di una importante trasformazione che viene a toccare aspetti non solo tecnici o tecnologici ma anche organizzativi ed umani. È in questo contesto che il RLS, insieme al responsabile del servizio di prevenzione e protezione e al medico competente, soggetti chiamati a collaborare con il datore di lavoro, svolge un ruolo di rilievo nel sistema di prevenzione introdotto dalla nuova normativa.
Il rappresentante per la sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione degli incaricati all'attività di pronto soccorso, lotta antincendio ed evacuazione dei lavoratori;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata;
h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
l) partecipa alla riunione periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
m) fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonee a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
Med.Competente
Il Medico Competente
La figura del medico competente, all’interno del panorama legislativo in materia di sicurezza, e all’interno del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, gioca un ruolo fondamentale affinché il servizio stesso risulti efficace e funzionale. Questa figura professionale accompagna l’evoluzione dell’intero contesto industriale e lavorativo Italiano, chiamato dapprima “medico di Fabbrica”, successivamente “medico del lavoro”, oggi il Medico Competente interviene direttamente nell’attuazione del servizio di prevenzione, al fianco del datore di Lavoro e del Responsabile del Servizio. Se infatti una volta il Medico Competente si limitava alla valutazione fisico sanitaria del lavoratore, ora è invece coinvolto fin dall’inizio del processo di prevenzione interno aziendale.
Elabora in collaborazione con il datore di lavoro il Documento di valutazione dei Rischi, lo rivede periodicamente apportando suggerimenti e migliorie, effettua un sopralluogo agli ambienti di lavoro e partecipa in maniera proattiva alla riunione periodica sulla sicurezza indetta ai sensi dell’ art. 35 del D.Lgs 81/08 una volta all’anno.
L’obbligo della sorveglianza sanitaria, in Italia, vige per le aziende la cui classificazione di rischio esponga i lavoratori ad una tipologia di rischio soggetta a controlli medici periodici, ne sono un esempio le aziende che abbiamo un rischio di tipo biologico, chimico o da esposizione a Videoterminale. Per queste aziende, indipendentemente dal numero di lavoratori presenti, il datore di Lavoro designa un medico, che abbia una specializzazione in medicina del lavoro, per l’elaborazione e l’attuazione di uno specifico protocollo di sorveglianza sanitaria. Il protocollo di sorveglianza viene quindi condiviso con il Servizio di Prevenzione e Protezione, ed è definito sulle specifiche mansioni dei lavoratori interessati.
Tutti i dati delle indagini mediche e anamnestici, vengono registrati dal Medico in apposita cartella sanitaria, conservata a salvaguardia dei segreto professionale a cura del medico stesso, e che segue il lavoratore attraverso la sua carriera professionale.
Dall’esito della sorveglianza sanitaria ne deriva un giudizio di idoneità o inidoneità (anche con limitazioni o prescrizioni), per la mansione specifica.
Dirigente
Dirigente e Preposto
Il D.Lgs. 106/2009 oltre ad aver rivisto il D.Lgs. 81/2008 ha inserito nella terminologia appartenente alle realtà lavorative, le definizioni di preposto e dirigente, ed ha ridefinito le responsabilità e i diritti del datore di lavoro e dei lavoratori.
Nelle amministrazioni pubbliche la definizione di datore di lavoro è differente. In questo ambito tale figura coincide con il dirigente dotato di poteri gestionali, oppure può essere rappresentato da un funzionario che non ricopre un ruolo dirigenziale, ma che in seguito ad una nomina ricevuta dai vertici delle amministrazioni ha la facoltà di decidere autonomamente su tutto quello che riguarda la conduzione dell’apparato che dirige. Se i vertici non nominano un dirigente ad hoc, il ruolo di datore di lavoro è svolto da chi rappresenta il vertice stesso.
Una disciplina a parte è quella che è stata riconosciuta valida per gli Enti Locali. Una circolare del Ministero degli Interni ha stabilito che queste amministrazioni periferiche dello Stato godono di ampia autonomia di nomina in quanto devono osservare e rispettare il Regolamento organico del Personale e lo Statuto Comunale.
Il D.Lgs. 81/2008 contiene una norma importante relativa ai lavori di ristrutturazione e di manutenzione degli edifici destinati ad uso pubblico o ad uffici pubblici, prevedendo che siano di competenza delle amministrazioni pubbliche, le quali hanno l’obbligo di predisporre tutte le operazioni di gestione degli edifici tramite interventi e decisioni che provengono dai dirigenti, dai preposti o dai funzionari.
Contrariamente a quello che avviene per il datore di lavoro, i soggetti che ricoprono il ruolo di Dirigente e Preposto non sono necessariamente presenti all’interno di un’azienda o di un ente pubblico. Questo incarico è di solito svolto da collaboratori del datore di lavoro all’interno di imprese medio-grandi quando quest’ultimo si trova in difficoltà a gestire tutta l’attività produttiva a causa delle dimensioni e del numero dei dipendenti.
Nello specifico, il Dirigente è quella persona che a seguito delle comprovate competenze professionali rende operative le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa ed effettuando gli adeguati controlli.
Il Preposto è colui che sulla base delle competenze professionali acquisite, coordina e controlla il regolare svolgimento delle attività lavorative e assicura la realizzazione delle direttive ricevute, grazie anche al potere funzionale di cui è dotato.
Tra i doveri che il dirigente può svolgere in sostituzione del datore di lavoro rientrano: la designazione del medico competente; l’individuazione dei lavoratori preposti all’esecuzione delle misure antincendio, di primo soccorso e di salvataggio in generale; la dotazione al personale dei DPI (dispositivi di sicurezza individuale); l’obbligo di mettere i lavoratori nelle condizioni di ricevere informazione, formazione, addestramento; l’elaborazione del DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi); il monitoraggio degli eventuali cambiamenti che riguardano le unità produttive e l’adeguamento delle misure preventive per tutelare maggiormente i lavoratori.
I compiti dei preposti riguardano invece: il controllo dei lavoratori per verificare il rispettino delle leggi e delle norme aziendali che attengono la salute e la sicurezza sul lavoro, l’utilizzo corretto dei DPI e delle strumentazioni necessarie per svolgere la propria mansione; la vigilanza sulla presenza di rischi imminenti o di pericoli immediati; la direzione delle operazioni di evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato; la partecipazione periodica ai corsi di formazione in materia di salute e sicurezza.