L’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) è il provvedimento che autorizza l’esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che lo stesso sia conforme ai requisiti del decreto autorizzativo.
Un'azienda rientra nella procedura di AIA quando le sue caratteristiche trovano specifica rispondenza ai requisiti stabiliti in Allegato VIII (impianti di competenza regionale) ed in Allegato XII (impianti di competenza statale) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
Per l’AIA sono individuate le seguenti categorie industriali:
attività energetiche;
produzione e trasformazione di metalli;
industria dei prodotti minerari;
gestione dei rifiuti;
altre attività (cartiere, allevamenti, macelli, industrie alimentari, concerie…).
Per le aziende che non sono soggette ad AIA continuano a velere i meccanismi autorizzativi ambientali previsti dalle singole norme di settore.
Esistono due tipi di AIA: le AIA regionali e le AIA statali. In linea di principio, un’AIA diventa di competenza statale al superamento di determinate soglie specificate nello stesso riferimento normativo. Al di sotto di queste soglie l’AIA rimane di competenza regionale.
Un’AIA sostituisce ad ogni effetto ogni altro visto, nulla osta, parere o autorizzazione in materia ambientale di seguito specificato:
autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I alla parte V del D.lgs n. 152/2006);
autorizzazione allo scarico (capo II del titolo IV della parte terza del d.lgs 152/2006)
autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti (art. 208 del d.lgs 152/2006)
autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT (art.7 del Dlgs 209/2009)
autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivati dal processo di depurazione in agricoltura (art. 9 del D.lgs n. 99/1992)
inoltre l’AIA sostituisce la comunicazione di cui all’art. 216 del D.lgs 152/2006 fermo restando la possibilità di usare successivamente le procedure semplificate previste dal capo V.
L’AIA sostituisce anche l’autorizzazione agli scarichi di cui all’art. 124 citato (v. Allegato II del d.lgs. n. 59/2005) e ciò in linea con la finalità di detta autorizzazione che è proprio quella di evitare ovvero, qualora non sia possibile, ridurre le emissioni causate da determinate attività (v. Allegato I al decreto) nell’aria, nell’acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti al fine di conseguire un livello elevato di protezione dell’ambiente nel suo complesso.
L’art. 7, comma 3 del d.lgs. n. 59/2005, stabilisce che l’AIA “(..) deve includere valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti, in particolare quelle elencate nell’allegato III, che possono essere emesse dall’impianto interessato in quantità significativa, in considerazione della loro natura, e delle loro potenzialità di trasferimento dell’inquinamento da un elemento ambientale all’altro, acqua, aria e suolo, nonché i valori limite ai sensi della vigente normativa in materia di inquinamento acustico. I valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicato l’impianto. Se necessario, l’autorizzazione integrata ambientale contiene ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall’impianto e per la riduzione dell’inquinamento acustico. Se del caso, i valori limite di emissione possono essere integrati o sosti tuiti con parametri o misure tecniche equivalenti (..)“.
Pertanto, nell’ambito dei controlli previsti dall’AlA, rientrano pienamente anche i controlli sulle emissioni nell’acqua degli impianti sottoposti a tale autorizzazione e, conseguentemente, il gestore dovrà corrispondere per tali impianti unicamente la tariffa IPPC, stabilita dal citato D.M. 24 aprile 2008, come eventualmente adeguata dall’amministrazione regionale ai sensi dell’art. 9, comma 4 del medesimo D.
L'IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) è una nuova strategia, comune a tutta l'Unione Europea, adottata per aumentare le prestazioni ambientali dei complessi industriali soggetti ad "Autorizzazione Integrata Ambientale", per i quali approcci distinti nel controllo delle emissioni nell'aria, nell'acqua o nel suolo possono favorire il trasferimento dell'inquinamento tra i vari settori ambientali anziché proteggere l'ambiente nel suo complesso.
Sienam fornisce consulenza per la predisposizione della domanda di AIA e supporto tecnico-scientifico per la redazione della documentazione tecnica richiesta. Le attività riguardano:
inquadramento urbanistico e territoriale dell'opera (relazione sui vincoli urbanistici, ambientali e territoriali);
presentazione del processo produttivo e della proposta impiantistica;
analisi delle migliori tecniche disponibili (BAT) per la riduzione integrata dell'inquinamento da fonti industriali e per la modalità di
gestione degli aspetti ambientali e del relativo piano di monitoraggio;
richiesta dei pareri, concessioni e pratiche presso gli Enti coinvolti nel procedimento;
consulenza e assistenza tecnica durante tutto il procedimento tecnico-amministrativo.