Nel caso l’utilizzo di attrezzature richieda conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione e addestramento adeguati ….”
Il corso per carrellisti, riconosciuto dalla Regione, è atto ad abilitare il lavoratore allo svolgimento delle funzioni di mulettista.
Requisiti:
Nessuno. Rivolto a tutti i lavoratori Carrellisti Addetti alla Conduzione di Carrelli Elevatori
Obiettivi:
Il Corso Carrellisti ha come obiettivo quello di far acquisire le conoscenze fondamentali sulla sicurezza sul lavoro per l’attività svolta. Il Corso Carrellisti è previsto dall’art. 37 comma 2, del D.Lgs. n° 81 del 9 Aprile 2008 e s.m.i.
Lavori in quota
I Lavori in Quota, definiti come quelle attività lavorative che espongono i lavoratori al rischio di caduta da una quota posta all’altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile (ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 81/08) costituiscono una delle attività lavorative a maggior rischio di infortunio grave.
Per garantire la sicurezza nei lavori in quota è fondamentale una corretta preliminare valutazione dei rischi, con individuazione delle misure di sicurezza più adeguate per prevenire i rischi di caduta e l’adozione di misure di protezione di carattere collettivo o individuale (DPI anticaduta, quali: imbracatura, cordini, assorbitori di energia, etc.).
Fondamentale è altresì la formazione e l’addestramento degli addetti ai lavori in quota, cioè quei lavoratori che dovranno utilizzare correttamente le attrezzature messe a loro disposizione e operare in sicurezza in condizioni di rischi di caduta dall’alto.
Proponiamo specifici corsi di formazione, conformi agli Accordi del 21/12/11 e del 7/7/16, per i lavoratori, i dirigenti, i preposti, gli addetti ai lavori in quota, i Responsabili e gli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione e per chiunque si occupi della progettazione e dell’organizzazione dei lavori in quota.
In particolare organizziamo un corso completo di parte pratica e addestramento all'uso di attrezzature anticaduta.
Movim.manuale carichi
Per movimentazione manuale dei carichi (MMC) si intende ogni operazione di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari, quali patologie delle strutture osteoarticolari, muscolo tendinee e nervo vascolari (art. 167, comma 2, D.Lgs. 81/08).
Le affezioni croniche-degenerative della colonna vertebrale dorso-lombare, alla base del cosiddetto “mal di schiena”, rappresentano uno dei principali problemi sanitari nel mondo del lavoro (soprattutto nei settori agricoltura, industria e terziario). Nella letteratura scientifica, infatti, è ormai consolidato il rapporto esistente tra attività di movimentazione manuale di carichi ed incremento del rischio di contrarre affezioni acute e croniche dell'apparato locomotore ed in particolare del rachide lombare.
Questa constatazione ha spinto alcuni paesi occidentali ad emanare specifiche normative e standard rivolti a limitare l’impiego della forza manuale nello svolgimento delle attività lavorative.
Il corso si rivolge agli addetti alla movimentazione manuale dei carichi.
Durata Corso Manuale Carichi
Il corso ha la durata di 3 ore.
Ambienti confinati
Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 14/09/11 "Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti..." introduce le seguenti misure:
obbligo per i datori di lavoro delle imprese che effettuano lavori in ambienti confinati, in aggiunta ai già previsti obblighi del D. Lgs. 81/08, di effettuare una specifica informazione, formazione e addestramento a tutti i lavoratori (compreso il datore di lavoro, qualora impegnato nei lavori, o il lavoratore autonomo), comprensiva di verifica di apprendimento e di un aggiornamento periodico. La formazione deve riguardare i rischi presenti degli “ambienti confinati” e le specifiche procedure di sicurezza e di emergenza da mettere in atto;
obbligo per le imprese impegnate in lavori in spazi confinati di dotarsi di idonei D.P.I. e attrezzature di sicurezza (ad esempio autorespiratori, sistemi di recupero e soccorso, rivelatori di gas infiammabili e/o tossici e/o di ossigeno) necessari per garantire la sicurezza nei lavori in spazi confinati;
obbligo per le imprese che eseguono lavori in ambienti confinati di disporre di "personale esperto" in numero non inferiore al 30% (si intende "persona esperta" un lavoratore che abbia maturato almeno tre anni di esperienza nei lavori in "spazi confinati");
obbligo per il committente di informare, prima dell'accesso nello spazio confinato, tutti i lavoratori impegnati in merito a tutti i rischi presenti nell'area di lavoro, con un incontro di durata non inferiore ad un giorno.
Tutte le prescrizioni riguardano anche eventuali subappalti per l'esecuzione di lavori in ambienti confinati, nel qual caso il contratto dovrà essere certificato ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Proponiamo specifici corsi di formazione conformi agli Accordi Stato Regioni del 21/12/11 e 7/7/16 per i lavoratori, gli addetti ai lavori in spazi confinati, i dirigenti, i preposti, i Responsabili e gli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione e per chiunque si occupi della progettazione e dell’organizzazione dei lavori in spazi confinati.